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INIZIO CORSI 2023 - DAL 25 SETTEMBRE LUN. MER. VEN. DALLE ORE 20:00

Articolo 52 del Codice Penale Italiano:
“Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
Per necessità di difendere s’intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia e della inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire. In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, tipo scappare dalla minaccia stessa.
Il diritto in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l’onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).
Per pericolo attuale s’intende l’unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; attuale è il pericolo presente o incombente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.
L’offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L’ingiustizia si verifica quando un’azione è contro l’ordinamento giuridico vigente.

Il concetto di “Stato di Necessità”

Articolo 54 del Codice Penale Italiano:
“Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”
Il concetto di “Eccesso Colposo”
Articolo 55 del Codice Penale Italiano:
“Eccesso Colposo: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo.”
Il concetto di “Lesione Personale”
Articolo 582 del Codice Penale Italiano:
“Lesione Personale: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
Il concetto di “Circostanze Aggravanti”
Articolo 583 del Codice Penale Italiano:
“Circostanze Aggravanti: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni quando:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:
1. dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente
2. la perdita di un senso
3. la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita della capacità di procreare
4. la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente.”
Il concetto di “Rissa”
Articolo 588 del Codice Penale Italiano:
“Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa.”

Armi

La regola delle “quattro dita di lunghezza delle lama” non è riportata su nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l’integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia. In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato.
La regola delle “quattro dita di lunghezza delle lama” non è riportata su nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l’integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia. In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non c’è bisogno di finire nei guai se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo, basta avere con noi un bel cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza in tasca. Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria, se non svolgiamo un lavoro particolare che ci impone di attrezzarci con determinati strumenti (quali coltelli, roncole, catene varie, cacciaviti ecc…ecc…) e non siamo in orario di lavoro e non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non possiamo portarci addosso nemmeno un paio di forbici da asilo con punte arrotondate. Per “motivi di sopravvivenza urbana” sono tollerati i coltelli multiuso a lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli dell’Esercito Svizzero. Se invece vogliamo trovarci nei guai in meno di un minuto dobbiamo, durante un malaugurato controllo della polizia farci trovare addosso:
Armi da fuoco senza il necessario porto d’armi adatto
Coltelli a lama fissa con doppio filo/singolo filo
Coltelli a serramanico con scatto a molla (l’automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge Italiana)
Coltelli a serramanico in genere
Pugni di ferro /noccoliere
Bastoni animati
Bastoni con punta in acciaio
Catene in metallo
La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita <>. Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare. Dal punto di vista della collezione, che tra l’altro non ci interessa per i nostri scopi, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. Per esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si detengono entro le mura casalinghe. In ogni caso è una bella cosa informarsi presso la propria Questura in merito
Il concetto di Arma
“Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Esse possono essere da sparo o da taglio.”
Il Concetto di arma impropria
“Si definiscono armi improprie tutti quegli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in maniera assoluta (ad es. mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo (coltelli da lavoro, catene…)”
Porto abusivo di arma (impropria)
“Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace l’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.”

Conclusioni

Prima di tutto è evidente che andare per le vie di fatto per un qualsiasi motivo ci procurerà sempre una violazione del Codice Penale.
“il giusto” per la Legge è una condizione maledettamente ideale in cui è praticamente impossibile rientrarci. Il fatto stesso che possiamo reagire ad una provocazione di qualsivoglia natura è reato.